Si avvicina la scadenza per la comunicazione di legge in materia di sicurezza alimentare (D.Lgs. 29/2017) Tramite apposita comunicazione in materia di sicurezza alimentare, entro luglio le imprese che realizzano MOCA e applicano BPF sono obbligate a informare l'autorità competente

La Comunicazione in materia di sicurezza alimentare, quale Azienda che realizza materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA) e che conseguentemente applica buone pratiche di fabbricazione (BPF), deve essere trasmessa all’Autorità Sanitaria Territorialmente competente (AST) entro il 31 luglio 2017.

Esistono già diversi modelli in rete, ma non tutti sono esaustivi per le AST. Infatti la Comunicazione in materia di sicurezza alimentare, oltre ai dati generali dell’impresa (per intendersi quelli ricompresi nella Visura Camerale o di Attribuzione di P.IVA), deve comprendere per ciascuna sede (amministrativa e operativa) il dettaglio di quali sono:

  • i Processi ivi svolti (stampa, accoppiamento, taglio e fustellatura; imbutitura, tranciatura, stampaggio, cesoiatura, tornitura, rullatura, lavaggio, lucidatura e saldatura; tranciatura, stampaggio, lavaggio, lucidatura e filmatura; assemblaggio e confezionamento; immagazzinamento e distribuzione).
  • i Prodotti ivi trattati (imballaggi in carta e/o plastica per alimenti di tipo solido; pentole e coperchi in acciaio, alluminio e particolari in plastica; piani di lavoro in acciaio inox per cucine industriali e non; cialde, salvaroma e tappi in plastica per caffè, cioccolato e spezie in polvere; impianti industriali (con relative componentistiche in acciai e relative apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il trasporto, la produzione o la trasformazione di generi alimentari secchi, grassi, acidi, liquidi e solidi).

Si ricorda che la sanzione amministrativa, fatto salvo che la fattispecie costituisca reato, parte da 1.500,00 € fino a 9.000,00 €.

Nello stesso D.Lgs. 29/2017 è ribadita l’obbligatorietà per l’Operatore Economico di:

  • richiedere l’autorizzazione comunitaria o effettuare la comunicazione di impiego di eventuali sostanze soggette a misure specifiche nella fabbricazione di tali materiali e oggetti
  • richiedere l’autorizzazione o effettuare la comunicazione di operare, sotto licenza, con il processo di riciclo di materiale plastiche destinati al contatto con gli alimenti.

Chi non adempie, nel primo caso incorre in una sanzione da 10.000,00 € a 30.000,00 €, mentre nel secondo da 5.000,00 € a 30.000,00 €.

I suddetti aspetti possono essere inseriti in una unica segnalazione.

 

D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29

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