SICUREZZA ALIMENTARE: REATI E SANZIONI LUNGO TUTTA LA FILIERAPubblicato il D.Lgs. 29/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) per MOCA e BPF

Il Decreto è molto chiaro: ciascun soggetto (ex operatore economico) che, in violazione della regolamentazione per prodotti a contatto con alimenti e per le buone pratiche di fabbricazione, produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione oggetti o materiali, che:

  • costituiscono un pericolo per la salute umana;
  • comportano una violazione dei limiti di migrazione;
  • comportano un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti,

e salvo che il fatto costituisca reato, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria per importi da 5.000 € a 80.000 €.

E’ oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria, per importi da 1.500 € a 40.000 € e salvo che il fatto costituisca reato, anche chi etichetta, pubblicizza o presenta prodotti o materiali destinati a venire a contatto con generi alimentari secondo modalità tali da indurre in errore i consumatori sul loro impiego sicuro e corretto e chi viola gli obblighi in materia di rintracciabilità.

Non è da meno il soggetto che non elabora e non conserva un’adeguata documentazione (inerente le specifiche formulazioni, i processi di fabbricazione, le relative registrazioni, ecc.) atta a dimostrare la conformità delle buone pratiche di fabbricazione e la sicurezza dei prodotti. A esso, infatti, può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € a 25.000 €.

Tra gli adempimenti, anche la comunicazione all’Autorità Sanitaria Territorialmente (AST): è richiesto all’operatore economico di informare l’AST competente territorialmente delle sedi in cui opera.  Questo entro 120 giorni dall’entrata in vigore del medesimo.  Chi non adempie è soggetto a sanzione amministrativa da 1.500,00 € a 9.000,00 €.

Questi sono alcuni dei reati e delle sanzioni previste per le inadempienze da Regolamento (CE) 1935-2004, Regolamento (CE) 2023-2006 ecc. o in riferimento ai Regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.

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