Disegno di legge sulla sicurezza alimentare

La presente per informarVi che nel mese di marzo è stato presentato e discusso al Senato il Disegno di Legge del Ministro della Sanità Beatrice LORENZIN.

Lo stesso, noto come DdL Omnibus Ministero Salute Lorenzin, abbraccia vari settori: dalla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano al riordino degli Ordini professionali, per approdare alla sicurezza alimentare e del benessere animale, fino alla promozione della prevenzione.

Attualmente è al vaglio della commissione Igiene e Sanità del Senato, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri il dicembre u.s.. Si riporta qui di seguito una sintesi per gli articoli di un Vs. possibile coinvolgimento qualora divenisse mandatario.

Capo IV
Sicurezza alimentare

L’art. 11, semplifica le “Deleghe al Governo in materia sanitaria e di sicurezza alimentare“, prevedendo una delega per il riassetto della normativa cogente in materia di sicurezza per gli alimenti, i mangimi e per l’attuazione dei Regolamenti della UE.

Di fatto, col fine ultimo di potenziare gli strumenti e le misure di tutela della salute, si vuole “semplificare”le disposizioni vigenti, attraverso la riduzione del numero di fonti, la riduzione e l’eliminazione degli oneri a carico delle organizzazioni del settore (e del Consumatore? – Nd.r.), nonché individuare soggetti e compiti specifici per i controlli ufficiali.

L’art. 12, istituisce e prevede l’obbligo di iscrizione in un apposito Elenco per gli OSA (Operatori del Settore Alimentare) che realizzano ed esportano MOCA (materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti) verso Paesi esteri.

Di fatto, si vuole consentire, effettuare e garantire i controlli sulla sicurezza dei prodotti alimentari prima che vengano distribuiti; questo anche col fine di tutelare l’immagine dell’Italia in caso di inconvenienti sanitari all’estero.

L’art. 13, introduce, così come previsto dalla legislazione europea, misure indispensabili per:
– elevare il livello di sicurezza alimentare in Italia
– aumentare l’efficacia dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare
col fine di ridurre anche i rischi di insorgenza di eventuali situazioni “emergenziali” per la salute.

I Laboratori che eseguono analisi su campioni prelevati nell’ambito dei sistemi di autocontrollo adottati dagli OSA e nell’ambito delle verifiche interne di cui al Regolamento (CE) 2023-2006 si dovranno iscrivere in appositi Elenchi tenuti dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Essi dovranno anche notificare gli esiti della refertazione all’ASL competente per territorialità dell’OSA.

Gli OSA che nei propri ambienti di lavoro applicano il Regolamento CE 2013-2004 dovranno notificarsi all’autorità sanitaria competente per territorio e dovranno iscriversi nel sistema informativo nazionale (vedere art. 14) prima dell’inizio dell’attività e, qualora già la svolgano, provvederanno entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo legislativo.

L’art.14, autorizza il Ministero della Salute e prevede la reazione del Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare (S.I.N.V.S.A.) per governare la sicurezza della catena alimentare.

L’art. 15, non significativo per la fattispecie della presente Nota informativa.

L’art. 16, non significativo per la fattispecie della presente Nota informativa.

L’art. 17, non significativo per la fattispecie della presente Nota informativa.

L’art. 18, non significativo per la fattispecie della presente Nota informativa.

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