Secondo aggiornamento dell'anno al Regolamento per il contatto con alimentiLa voce del consulente MOCA

Il 12-02-2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/213, composto da 7 articoli e 2 allegati, che modifica il Regolamento (UE) 10/2011 sui materiali e sugli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).

Sono due le modifiche principali del nuovo Regolamento:

  • nuovi limiti per il Bisfenolo A;
  • nuove precisazioni sui contenuti e sulla riferibilità della Dichiarazione di conformità.

Bisfenolo A
Cosa cambia quindi?

  • Si restringe ulteriormente l’utilizzo del Bisfenolo A (in seguito BPA) abbassando il suo limite di migrazione specifica (LMS) delle vernici e dei rivestimenti (es.: barattoli ad apertura facilitata per il burro) da 0,6 mg/kg a 0,05 mg/kg di alimento.
  • Si introduce il divieto totale d’impiego del BPA alla produzione articoli in policarbonato destinati a lattanti (es.: bottiglie, tazze) e bambini della prima infanzia (es.: rivestimenti di imballaggi destinati alle formulazioni di latte artificiale, alimenti a base di cereali, latte e bevande a base di latte).

Ma cosa è il BPA?
È un interferente endocrino che altera l’equilibrio ormonale e metabolico: EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha concluso che elevati livelli di esposizione al BPA sono probabile causa di effetti nocivi su reni e fegato, così come gli effetti negativi ricadono anche sul sistema riproduttivo, cardiovascolare, immunitario, metabolico e nervoso.

Il BPA è impiegato (nel 70% della quantità totale della produzione) nella sintesi del policarbonato, materia plastica che compone prodotti di uso comune (es.: caschi, occhiali, prese e spine, telefoni) e nei prodotti a contatto con alimenti (es.: imballaggi, stoviglie e utensili da cucina, tettarelle).

Dichiarazione di conformità
Si specifica che la Dichiarazione di conformità deve riportare almeno le informazioni di cui all’allegato I, che:

  • è redatta dal singolo Operatore Economico (in seguito OE);
  • è resa disponibile dall’OE in tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione diverse dalla vendita al dettaglio dei MOCA.

L’OE deve avere a disposizione la documentazione comprovante le dichiarazioni fatte con tale documento, ovvero la stessa documentazione contiene e comprova le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, oltre alle analisi e alle prove di sicurezza o alle argomentazioni per dimostrare tale conformità.

Transitorio per i MOCA
I MOCA, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, possono essere immessi sul mercato fino al 06-09-2018 e rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.

Il nuovo Regolamento entra in vigore il 06-03-2018.

Filippo BACILE di CASTIGLIONE

 

Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione del 12-02-2018

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