“Formazione continua nel settore salute”: dubbi sui requisiti?Facciamo chiarezza sui punti considerati più ostici per i Provider ECM che stanno per approcciare l’accreditamento o per chiudere il primo quadriennio

Con la News “ECM: nuovo Accordo Stato-Regioni” del 07/02/2017 avevamo dato notizia dell’avvio dell’accordo Stato-Regioni sui criteri per l’assegnazione dei crediti che costituiscono i nuovi obblighi formativi. Oggi ci preme focalizzare l’attenzione su alcuni requisiti dell’Accordo considerati più ostici per i Provider ECM che stanno per giungere al primo quadriennio di accreditamento.

  • Requisiti minimi per l’accreditamento. Oltre al già noto divieto per il Provider ECM (inclusa la sua compagine sociale, piuttosto che i coniugi, i parenti o affini fino al secondo grado) di produrre, distribuire, rivendere o fare promozione di farmaci, dispositivi medici ecc., si aggiungono limitazioni sulle modalità con cui il soggetto possa realizzare attività formative al di fuori dell’ambito ECM. (art. 45 comma 3 e 6; art. 76 comma 3; art. 77 comma 1)
  • Durata dell’accreditamento. Alla già nota durata dell’accreditamento – 2 anni per quello provvisorio e 4 per quello standard (art. 50) –, sono definiti 90 giorni prima di ciascuna scadenza durante i quali è possibile inviare la domanda di rinnovo, pena il decadimento del riconoscimento (e non sono indicate modalità per un successivo ripristino del riconoscimento per i Provider ECM più distratti). Il rinnovo dell’accreditamento è normalmente soggetto a un audit di conformità in coerenza al Manuale di accreditamento ECM e al Manuale delle verifiche adottati dalla Commissione nazionale. L’Ente accreditante potrebbe decidere di non effettuare tale audit e di effettuare la valutazione con modalità differenti. (art. 56)
  • Tipi di formazione. Oltre alle routinarie attività formative RES, FAD e FSC, si aggiungono formalmente quelle blended. Premesso che il Provider ECM dovrà essere accreditato per le prime 3 tipologie di formazione interessate dall’apprendimento misto o ibrido, questa forma di corso prevede l’alternanza o la sequenza di incontri in aula e di fasi di studio a distanza, con modalità sincrone o asincrone. Si ritiene attualmente che un apprendimento efficace ed esaustivo possa essere realizzato meglio se l’evento prevede il contemporaneo ricorso a più strategie e a più strumenti formativi. Questi devono comunque essere realizzati in conformità al Manuale di accreditamento ECM. (art. 61)
  • Luogo di svolgimento dell’evento. Per chi non fosse stato chiaro l’adempimento legislativo, è espressamente richiesta la verifica (per l’auto tutela del Provider ECM) nei confronti del soggetto e degli spazi ospitanti l’erogazione dell’attività formativa, i quali devono essere conformi e adeguati alla legislazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro. (art. 74)
    Oltre a questo, ci preme ribadire anche la necessità (sempre per auto tutela del Provider ECM) di accertarsi del rispetto della regolamentazione in materia di pacchetto igiene alimentare e allergeni.
  • Conflitto di interessi. Alla già nota e complessa, ma non impossibile, applicazione dell’imparzialità e dell’indipendenza tra i soggetti formatori e gli sponsor, si è fatta esplicita la richiesta al Provider ECM di dotarsi di un documento interno (un regolamento, una procedura, un codice di condotta ecc.) che determini il rischio per sé e per i suoi collaboratori (direttori, dipendenti, membri del Comitato Scientifico ecc.), che prevenga e impedisca anche potenzialmente un conflitto commerciale e/o economico con l’attività formativa. Inoltre i rapporti finanziari e lavorativi tra i relatori e gli sponsor, se esistenti, devono essere dichiarati ai discenti con l’apertura dei lavori. (art. 76)
  • Pubblicità di prodotti d’interesse sanitario durante l’evento. Alla già nota e complessa, ma non impossibile, applicazione della pubblicità in eventi sponsorizzati da terzi, al Provider ECM è fatto ora divieto di organizzare o partecipare all’organizzazione di attività formative in ambito sanitario, anche non accreditate ECM, in cui avviene la pubblicità di farmaci, dispositivi medici ecc. (art. 77)
  • Reclutamento dei discenti. Alla già nota e complessa, ma non impossibile, applicazione dei requisiti in materia, è inserita la Determina del 2011, che prevede per il professionista sanitario di coprire con non più di 1/3 dei crediti formativi triennali mediante il reclutamento e dichiarare al Provider ECM, che ne deve conservare apposita registrazione, la modalità con cui è stato coinvolto all’evento e il non superamento di predetto limite. (art. 80)

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