Whistleblowing e MOG 231Il "whistleblowing" è legge: tutelato il segnalatore di illeciti

Il 29 dicembre 2017 entrerà in vigore la L. 179/2017 sul c.d. whistleblowing: vale a dire la segnalazione di attività illecite, nell’ambito sia dell’amministrazione pubblica sia delle aziende private, da parte della risorsa interna che ne sia venuta a conoscenza per ragioni di lavoro.
Come noto il D.Lgs. 231/2001 (e le s.m.i.) ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità amministrativa per Società, Enti e Organizzazioni, con o senza personalità giuridica, e quindi il principio “societas delinquere potest”.

La Legge in oggetto si compone di tre articoli e mira soprattutto alla tutela dell’autore della segnalazione: essa stabilisce che il dipendente o il collaboratore che segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente, all’Autorità nazionale anticorruzione o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

 

Peculiarità nell’amministrazione pubblica

La Legge, al fine di prevenire eventuali misure discriminatorie, prevede che nell’amministrazione pubblica, l’eventuale adozione di misure discriminatorie sia comunicata dall’interessato o dai sindacati all’ANAC (Autorità preposta all’applicazione delle sanzioni amministrative), la quale ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia e può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile:

  • da 5.000 a 30.000 €, fermi restando gli altri profili di responsabilità
  • da 10.000 a 50.000 € se questi non svolge le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute

 

Peculiarità nelle aziende private

Il MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) deve consentire a coloro che a qualsiasi titolo rappresentano o dirigono l’ente di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del MOG stesso e di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. La modalità informatica è dunque uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.

Inoltre si chiarisce che le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano “precisi e concordanti”.
Il MOG deve prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, così come è previsto l’obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

La Legge prevede inoltre che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all’ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

Download >>  Legge 30 novembre 2017 , n. 179

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